Le sanzioni AI Act arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per gli altri obblighi, e per le PMI vale l'importo più basso.In Italia la normativa nazionale - la legge 132/2025 e il d.lgs. 160/2026 - aggiunge reati e responsabilità dell'ente.
I divieti si applicano dal 2 febbraio 2025 e gli obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026, mentre i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III seguono dal 2 dicembre 2027, dopo il rinvio previsto dall'Omnibus.
La maggior parte delle aziende è coinvolta come utilizzatore, o deployer, perché usa chatbot, strumenti generativi e software con AI integrata senza averli sviluppati. Per questo, sul tema AI Act sanzioni conviene guardare, accanto alle fasce di multa, a quali violazioni sono più probabili e a che cosa aggiunge la normativa italiana, che prevede anche reati e la responsabilità dell'ente. Vediamo quindi i massimali, le date, i casi più frequenti, le novità italiane e le misure per ridurre il rischio.
L'articolo 99 dell'AI Act fissa tre fasce di sanzioni amministrative:
Per le PMI e le start-up si applica l'importo più basso tra i due, e lo stesso vale, per le fasce da 15 e da 7,5 milioni, per le piccole mid-cap introdotte dall'Omnibus. Le autorità valutano gravità, durata, dimensioni dell'operatore, cooperazione e carattere intenzionale o colposo della violazione.
Per capire come questi massimali si applicano caso per caso conviene partire da cosa prevede l'AI Act nel suo insieme.
Una violazione diventa sanzionabile solo quando scatta l'obbligo corrispondente, e tutte le date di applicazione dell'AI Act mostrano che i tempi cambiano da una norma all'altra.
La tabella riassume le tappe principali.
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Data |
Cosa diventa sanzionabile |
Chi riguarda |
Riferimento |
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2 febbraio 2025 |
Pratiche vietate e alfabetizzazione |
Tutti gli operatori |
Art. 5 e art. 4 |
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2 agosto 2025 |
Regime sanzionatorio |
Stati membri e operatori |
Art. 99 |
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2 agosto 2026 |
Obblighi di trasparenza |
Fornitori e deployer |
Art. 50 |
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2 dicembre 2026 |
Marcatura dei contenuti generati e due nuovi divieti |
Fornitori e deployer |
Art. 111 e art. 5 |
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2 dicembre 2027 |
Alto rischio, Allegato III |
Fornitori e deployer |
Reg. UE 2026/1744 |
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2 agosto 2028 |
Alto rischio nei prodotti regolati, Allegato I |
Fornitori e deployer |
Reg. UE 2026/1744 |
I divieti dell'articolo 5 si applicano dal 2 febbraio 2025, e dal 2 agosto 2025 è operativo anche il regime sanzionatorio.
Dal 2 agosto 2026 vale poi la trasparenza dell'articolo 50, che l'Omnibus non ha rinviato: riguarda chatbot che non dichiarano di essere AI, deepfake non etichettati e testi generati con l'AI su temi di interesse pubblico.
Il 2 dicembre 2026 chiude invece la finestra di marcatura per i sistemi generativi già sul mercato e porta due nuovi divieti, sui contenuti intimi non consensuali e sul materiale di abuso sui minori, introdotti dal Regolamento (UE) 2026/1744. Resta applicabile anche l'obbligo di alfabetizzazione, che oggi chiede di adottare misure per sostenerla, come precisa la Commissione europea.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, come quelli usati per selezionare il personale o valutare il credito, si applicano dal 2 dicembre 2027. Da quella data la loro violazione rientra nella fascia fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato.
Rientrano nell'Allegato III gli usi dell'AI in ambiti come biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, accesso a servizi essenziali, giustizia e gestione delle frontiere. Per i fornitori la scadenza riguarda requisiti come la gestione del rischio, la documentazione tecnica, la registrazione degli eventi e la sorveglianza umana, mentre per i deployer vale l'articolo 26, con l'uso conforme alle istruzioni e la conservazione dei log.
Il rinvio dà più tempo, ma non sospende le regole già in vigore, come i divieti e la trasparenza, quindi chi usa questi sistemi può sfruttare il periodo intermedio per mappare gli strumenti e preparare la documentazione.
Per i sistemi di AI incorporati in prodotti già disciplinati da normative europee di sicurezza, come i dispositivi medici, la data è il 2 agosto 2028.
Si tratta dei sistemi di AI che sono componenti di sicurezza di prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Allegato I, per i quali è già prevista una valutazione di conformità da parte di terzi.
L'Omnibus ha chiarito che non svolgono una funzione di sicurezza i sistemi pensati solo per assistere l'utente o ottimizzare le prestazioni, come indica il Regolamento (UE) 2026/1744, e ha ridotto le sovrapposizioni con le norme di settore. Per i produttori significa coordinare la valutazione di conformità del prodotto con i requisiti dell'AI Act, tenendo presente che la scadenza più lunga non esclude le altre date già descritte.
Per chi usa l'AI il ruolo che conta è quello di deployer: chi usa un sistema risponde degli obblighi degli utilizzatori, mentre chi lo modifica in modo sostanziale o lo commercializza con il proprio marchio diventa provider.
La differenza tra provider e deployer si valuta caso per caso – ricordiamo che rientrano nel perimetro anche gli strumenti usati dai dipendenti senza autorizzazione, la cosiddetta shadow AI.
Un'azienda che inserisce nel sito un assistente virtuale senza avvisare l'utente che sta parlando con un sistema di AI, salvo che sia evidente dal contesto, viola l'obbligo di trasparenza dell'articolo 50.
La violazione rientra nella fascia fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato, con l'importo più basso per PMI e start-up. È un rischio concreto, perché basta una chat di assistenza configurata senza una dicitura chiara, e conviene verificare anche le funzioni di assistenza integrate da fornitori terzi.
Chi pubblica immagini, video o audio realistici generati con l'AI senza indicarlo, o testi generati con l'AI su temi di interesse pubblico senza revisione umana, viola sempre l'articolo 50.
Il caso tipico è una campagna di marketing con un testimonial sintetico non dichiarato. Anche qui la sanzione arriva fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato.
L'articolo 5 vieta i sistemi che deducono le emozioni delle persone sul luogo di lavoro e nelle scuole, salvo ragioni mediche o di sicurezza.
Un software che analizza il tono di voce o l'espressione dei dipendenti durante le call per valutarne lo stato emotivo ne è un esempio. Si tratta della fascia più alta: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato.
Dal 2 dicembre 2027 chi usa un sistema ad alto rischio dell'Allegato III, per esempio per selezionare i candidati, deve affidare la sorveglianza a persone competenti, conservare i log e informare i lavoratori prima di usare il sistema sul posto di lavoro, secondo l'articolo 26.
L'omissione rientra nella fascia fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato, e in Italia l'omessa sorveglianza umana può avere anche rilievo penale, come vedremo nella sezione dedicata.
In Italia le conseguenze non si fermano alle multe: la normativa nazionale ha aggiunto reati e responsabilità dell'ente che riguardano anche chi usa l'AI in azienda.
La legge 132/2025, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale, ha introdotto l'articolo 612-quater del codice penale.
Sostanzialmente, chi prova un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati con l'AI e capaci di ingannare sulla loro genuinità rischia la reclusione da uno a cinque anni.
Il reato è punibile a querela, ma si procede d'ufficio se è connesso a un altro delitto perseguibile d'ufficio o se la vittima è una persona incapace o un'autorità pubblica. Per un'azienda il rischio riguarda, per esempio, la diffusione di un video manipolato che danneggia un dipendente o un concorrente.
Il decreto legislativo 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, ha introdotto l'articolo 437-bis del codice penale.
Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana sui sistemi di AI ad alto rischio, quando ne derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale; la pena sale da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
Il quarto comma riguarda anche l'utilizzatore professionale, che risponde se omette intenzionalmente la sorveglianza umana.
L'articolo 25-vicies del d.lgs. 231/2001 inserisce i due reati tra quelli che fanno rispondere anche l'ente. Per il 437-bis la sanzione pecuniaria va da 600 a 1.000 quote, per il 612-quater da 200 a 700, e si aggiungono sanzioni interdittive come la sospensione delle autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, misure che incidono direttamente sull'attività dell'azienda.
Per le aziende significa che serve un aggiornamento del Modello 231 che tenga conto di questi reati.
L'ACN è l'autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori, e punto di contatto unico con l'Unione europea, mentre l'AgID è l'autorità di notifica per gli organismi che verificano la conformità.
Nel settore finanziario Banca d'Italia, CONSOB e IVASS mantengono il ruolo di vigilanza del mercato, come prevede l'articolo 20 della legge, e il quadro è riassunto tra le autorità competenti per l'AI Act in Italia. Le imprese devono quindi sapere a chi rivolgersi in caso di controllo o di richiesta di informazioni.
Una sanzione non è l'unica conseguenza di un uso non conforme dell'AI. Le autorità possono ordinare di ritirare o modificare il sistema, con effetti immediati sull'operatività.
I contratti con i fornitori di AI raramente ripartiscono in modo chiaro le responsabilità, per esempio su limiti di responsabilità, garanzie sui dati di addestramento e assistenza in caso di controllo, ed è utile rivedere i contratti con i fornitori di intelligenza artificiale prima che serva.
La responsabilità civile e il risarcimento hanno poi un peso crescente: il d.lgs. 160/2026 consente al giudice di ordinare l'esibizione delle prove, come registri e documentazione tecnica, presume il nesso di causalità quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi dell'AI Act e prevede un foro più vicino al danneggiato; inoltre la conformità all'AI Act non esclude di per sé la responsabilità.
La reputazione, infine, risente della notizia di un procedimento o di un contenuto non dichiarato, soprattutto agli occhi di clienti e partner.
Ridurre il rischio legato ad AI Act sanzioni e responsabilità richiede quattro mosse da portare avanti insieme:
Una governance dell'intelligenza artificiale chiara assegna a queste mosse un responsabile e un ordine di priorità, e un percorso di adeguamento all'AI Act aiuta a trasformarle in un piano.
Sì, in parte. Il regime sanzionatorio dell'articolo 99 si applica dal 2 agosto 2025 e le violazioni diventano sanzionabili man mano che scattano gli obblighi: i divieti dal 2 febbraio 2025 e la trasparenza dell'articolo 50 dal 2 agosto 2026. Per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III bisogna attendere il 2 dicembre 2027.
Viola l'obbligo di trasparenza dell'articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026, a meno che sia evidente dal contesto che si tratta di un sistema di AI. La sanzione può arrivare a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, con l'importo più basso per le PMI.
Sì. Per le PMI e le start-up ogni sanzione arriva fino all'importo o alla percentuale previsti, a seconda di quale sia il più basso. Dopo l'Omnibus lo stesso criterio vale per le piccole mid-cap, ma solo per le fasce da 15 e da 7,5 milioni. Le autorità devono comunque considerare la sostenibilità economica dell'impresa.
Sì. L'articolo 612-quater del codice penale punisce la diffusione illecita di contenuti falsificati con l'AI, mentre il 437-bis riguarda l'omessa sicurezza o sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio. Entrambi i reati possono far rispondere anche l'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.
L'ACN è l'autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori, e punto di contatto unico con l'Unione europea; l'AgID è l'autorità di notifica. Nel settore finanziario Banca d'Italia, CONSOB e IVASS vigilano sul mercato, secondo la ripartizione dei compiti stabilita dalla legge nazionale di attuazione.